Ricorso  per  conflitto di attribuzioni per la regione Toscana, in
 persona  del   presidente   pro-tempore   della   giunta   regionale,
 rappresentato  e  difeso  per  mandato  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Vito  Vacchi  e  domiciliato  in  Roma,  presso  lo  studio
 dell'avv.  Fabio  Lorenzoni,  via  Alessandria n. 130, in forza della
 deliberazione della giunta regionale n. 8256 del  13  settembre  1993
 (doc.  n.  1),  contro  il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-
 tempore per l'annullamento della nota  del  Ministro  dell'industria,
 del  commercio e dell'artigianato del 6 agosto 1993, prot. n. 3278, e
 della precedente ivi richiamata dell'8 luglio 1993.
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - con
 nota del 6 agosto 1993,  prot.  n.  3278  e  con  la  precedente  ivi
 richiamata  dell'8  luglio  1993  (doc.  nn. 2 e 3), conosciuta dalla
 ricorrente solo in occasione della nota del 6 agosto -  ha  richiesto
 al   commissario   liquidatore   dell'Efim  quali  adempimenti  detto
 commissario abbia posto in essere  per  far  conseguire  all'Efim  la
 piena  titolarita'  delle  partecipazioni  azionarie  delle  Societa'
 termali ex Eagat; similmente nella precedente nota dell'8 luglio 1993
 si   sostiene  che  le  suddette  partecipazioni  azionarie  sono  di
 proprieta' dell'Efim.
    I  citati  atti  ministeriali   sono   lesivi   delle   competenze
 costituzionalmentegarantite   alla   regione  Toscana  nelle  materie
 dell'assistenza sanitaria e delle acque minerali e termali, ai  sensi
 degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    1.  -  Per  cogliere  la  suddetta  lesione  di  competenze appare
 necessaria una  premessa  sul  quadro  normativo  che  disciplina  le
 partecipazioni azionarie delle aziende termali.
    Con  legge  22  dicembre  1956,  n.  1589,  e'  stato istituito il
 Ministero delle partecipazioni statali, con attribuzione allo  stesso
 delle  competenze in precedenza del Ministero delle finanze in ordine
 alle aziende patrimoniali  dello  Stato  ed  alle  partecipazioni  in
 societa'  private,  per  le  quali  l'art.  3  della  stessa legge ha
 previsto  l'inquadramento  in  enti  autonomi  di  gestione  operanti
 secondo criteri di economicita'.
    Con   d.m.   20  aprile  1957  sono  state  designate  le  aziende
 patrimoniali dello Stato trasferite dal Ministero  delle  finanze  al
 Ministero  delle  partecipazioni  statali  e tra queste figurano, per
 quanto riguarda le aziende termali toscane,  le  aziende  termali  di
 Montecatini  e di Chianciano, mentre con il d.m. 12 settembre 1964 e'
 stata trasferita l'azienda termale di Casciana.
    Con d.P.R. 7 maggio 1958, n.  576,  e'  stato  costituito  l'Eagat
 (Ente autonomo per la gestione delle aziende termali), con il compito
 di  gestire,  secondo  criteri  di  economicita',  le  partecipazioni
 statali nel settore termale; la successiva legge 21 giugno  1960,  n.
 649,  ha  dettato ulteriori norme per l'attivita' e la disciplina del
 suddetto  Eagat  stabilendo  che  "Il  Ministero  per  le  pp.ss.  e'
 autorizzato  a  costituire  societa' per azioni aventi per oggetto lo
 sfruttamento di  acque  termali  o  minerali  o  attivita'  connesse,
 mediante  conferimento  in  capitale  di  diritti  appartenenti  alle
 aziende patrimoniali dello Stato di cui all'art. 1 del d.m. 20 aprile
 1957" (art. 1) e che la "proprieta'  delle  partecipazioni  azionarie
 delle  societa'  di cui all'art. 1 della presente legge e' attribuita
 all'Ente autonomo di gestione per le aziende  termali  istituito  con
 d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576" (art. 4, primo comma).
    Il  d.P.R.  n.  616/1977  -  nell'attuare  il  trasferimento delle
 funzioni dallo Stato alle regioni  previsto  dalla  legge  22  luglio
 1975,  n.  382  - ha disposto la soppressione degli enti nazionali ed
 interregionali che operano nelle  materie  di  competenza  regionale;
 nella tabella B (che contiene l'elenco di tali enti soppressi), al n.
 58,  e'  espressamente  indicato  l'ente  autonomo di gestione per le
 aziende termali.
   Tale  scelta  di  soppressione   dell'Eagat   e'   da   individuare
 nell'assetto  che  il legislatore statale ha disposto in relazione al
 settore dell'assistenza  sanitaria,  in  cui  rientrano  le  funzioni
 attinenti  al  termalismo.  Tale  settore del termalismo, infatti, e'
 stato integralmente trasferito alle regioni ai sensi degli artt. 17 e
 27 del citato d.P.R. n. 616/1977, tanto che l'art.  30  dello  stesso
 decreto   mantiene   in   capo  allo  Stato  la  sola  attivita'  del
 "riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali  e
 termali  e della pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo
 sanitario" (lett. u).
    Successivamente   il   decreto  legge  18  agosto  1978,  n.  481,
 convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978,  n.  641,
 all'art. 1-quinquies ha disposto che:
       a)  l'Eagat e' soppresso, con cio' riconfermando la scelta gia'
 operata con il d.P.R. n. 616/1977;
       b) il comitato di liquidazione  dovra'  svolgere  le  attivita'
 conseguenti alla liquidazione;
       c)   le  partecipazioni  azionarie  delle  societa'  inquadrate
 nell'Eagat nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici  dello  stesso
 ente saranno assegnati all'Efim e collocati dall'Efim in una speciale
 gestione   priva   di   personalita'   giuridica,   contabilmente   e
 finanziariamente separata;
       d)  l'Efim,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  da  apposito
 provvedimento  legislativo,  deve:  ripianare  e risanare le gestioni
 societarie; inquadrare nell'Efim stesso le societa' o stabilimenti di
 imbottigliamento  di  acque  minerali  gia'  inquadrate   nell'Eagat;
 trasferire  alla  regioni  le  attivita',  i  patrimoni, pertinenze e
 personale delle aziende termali,  ivi  comprese  le  attivita'  ed  i
 patrimoni  alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali
 nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria.
    Due mesi dopo la suddetta legge,  e'  stata  emanata  la  suddetta
 legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, che, all'art. 36
 "termalismo  terapeutico",  indica  le  caratteristiche  fondamentali
 dell'assetto termalistico e dispone: "Le aziende termali gia' facenti
 capo all'Eagat e che saranno assegnate alle regioni  per  l'ulteriore
 destinazione  agli  enti  locali,  in  base  alla  procedura prevista
 dall'art.  113  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  e  dall'art.
 1-quinquies  della  legge  21  ottobre  1978, n. 641, sono dichiarate
 presidi e servizi multizonali delle uu.ss.ll. nel cui territorio sono
 ubicate. La destinazione agli enti locali delle attivita', patrimoni,
 pertinenze e personale delle suddette aziemde dovra'  avvenire  entro
 il 31 dicembre 1979".
    Il recente d.l. 19 dicembre 1992, convertito in legge 17 febbraio
 1993, n. 33, concernente la soppressione dell'Efim, all'art. 1, comma
 3-bis,  ha  disposto  che: "Il settore termale ex Eagat e' sottoposto
 alle  competenze  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
 dell'artigianato  a  partire  dalla  data  di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in  vigore
 della  legge di riordino del settore termale". Tale norma, quindi, ha
 sancito lo sganciamento delle terme ex Eagat dall'Efim e  dall'intero
 sistema delle partecipazioni statali (ancora esistente a quel tempo).
    Va  segnalato  che  l'art. 1, secondo comma, della citata legge di
 conversione n. 33/1933 ha disposto che "restano validi gli atti ed  i
 provvedimenti  adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti giuridici
 prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base  dei  dd.ll.  nn.
 340,  362  e  414  del  1992"  (vale  a  dire dei precedenti dacaduti
 decreti-legge  relativi  alla  soppressione  dell'Efim).  Sulla  base
 dell'art. 2 del d.l. n. 414/1992 e' stato emanato il d.m. 31 ottobre
 1992 recante l'individuazione delle societa' controllate direttamente
 o indirettamente dal soppresso Efim e tale decreto non ha incluso tra
 le  societa'  controllate  dall'Efim le societa' termali ex Eagat, le
 quali quindi restano ecluse  dal  programma  di  razionalizzazione  e
 privatizzazione   che   il  commissario  liquidatore  dell'Efim  deve
 predisporre.
    Infine,  il  decreto  legge  23 aprile 1993, n. 118, convertito in
 legge 22 giugno 1993, n. 202, recante "Disposizioni  urgenti  per  la
 soppressione  del  Ministero  delle  pp.ss. e per il riordino di IRI,
 ENI, ENEL, IMI, BNL,  INA"  all'art.  5-  ter  ha  disposto  che  "Il
 Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, entro
 novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione  del
 presente  decreto  predispone  il  programma  di riordino del settore
 termale".
    2. - Tanto premesso per quanto attiene  al  quadro  normativo,  e'
 evidente   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
 dell'artigianato, con le note sopra richiamate, ha espresso  in  modo
 chiaro e palese un'affermazione di competenza circa la determinazione
 della  spettanza  della  titolarita'  delle  partecipazioni azionarie
 delle societa' termali ex Eagat e con cio' viene leso l'ambito  delle
 attribuzioni riservate alle regioni.
    Infatti da quanto esposto nelle premesse normative risulta in modo
 inequivoco  che  in  due  leggi fondamentali e di riforma dello Stato
 (legge n. 382/1975 e  conseguente  d.P.R.  n.  616/1977  e  legge  n.
 833/1978)  il  legislatore  ha indicato compiutamente l'assetto delle
 aziende termali dell'Eagat soppresso,  con  la  previsione  del  loro
 trasferimento  alle  regioni per la successiva destinazione agli enti
 locali nei termini indicati dalla legge di riforma sanitaria.
    Niente di questo disegno e' stato realizzato dalle amministrazioni
 statali che avrebbero dovuto dar  seguito  alle  indicate  previsioni
 legislative   ed   i   termini   previsti  dalle  stesse  sono  ormai
 abbondantemente scaduti.
    In tale contesto le note ministeriali impugnate sostengono  invece
 che  le  partecipazioni  delle  aziende  termali  sono  di proprieta'
 dell'Efim.
    Ma tale affermazione non trova alcun supporto normativo.
    Il citato art. 1-quinquies della legge n. 641/1978 ha previsto che
 le partecipazioni azionarie in oggetto fossero assegnate all'Efim, ma
 cio' non significa affatto che l'Efim ne sia divenuto proprietario.
    Manca,  infatti,  un  provvedimento  di  assegnazione  all'Efim  e
 comunque    l'assegnazione   non   avrebbe   comportato   la   libera
 disponibilita' delle azioni, ma la  loro  custodia  in  una  speciale
 gestione  contabilmente  e  finanziariamente  separata, espressamente
 finalizzata al ripiano e risanamento  delle  gestioni  societarie  in
 vista del loro successivo trasferimento alle regioni.
    E'  pertanto  certo  che la citata disposizione legislativa non ha
 trasferito la proprieta' delle partecipazioni  azionarie  in  oggetto
 all'Efim.
    A  conferma  della correttezza della suddetta interpretazione deve
 essere rilevato che, in attuazione dell'art. 1-quinquies della citata
 legge n. 641/1978, il Ministro delle  partecipazioni  statali  -  con
 lettera  n.  01642  del  30 novembre 1978 - ha disposto l'affidamento
 al'Efim mediante procura della gestione fiduciaria delle societa'  ex
 Eagat  e  questa  procura  speciale  e'  stata conferita dal comitato
 liquidatore dell'Eagat all'Efim in data 13 dicembre 1978 (doc. n. 4).
    Cio' conferma che l'Efim non e' proprietario delle  partecipazioni
 azionarie  in  oggetto,  ma  le  gestisce  in virtu' di una specifica
 procura e, quindi, in quanto mandatario e non gia' proprietario.
    Come  si  legge  poi  nella  citata  procura,   il   comitato   di
 liquidazione  dell'Eagat  ha conferito all'Efim ogni potere, esclusa,
 pero', "la facolta' di esigere il capitale portato dal  titolo  e  di
 trasferire il medesimo".
    Quindi  l'Efim  non e' proprietario e non ha il potere di disporre
 delle azioni in oggetto: esattamente il contrario di  quanto  afferma
 il Ministro nelle note in premessa richiamate.
    D'altra  parte  e'  altrettanto certo che l'Efim non puo' disporre
 delle suddette azioni in quanto il citato d.m. 31 ottobre 1992 non ha
 incluso tra le societa' controllate dall'Efim le societa' termali  ex
 Eagat,   in   tal   modo   escludendo  le  stesse  dal  programma  di
 razionalizzazione e privatizzazione di cui alla legge n. 33/1993.
    Inoltre - come esposto  nelle  premesse  -  in  base  agli  ultimi
 interventi legislativi (legge n. 202/1993) il Ministro dell'industria
 e'  tenuto a predisporre un programma di riordino del settore termale
 entro novanta giorni a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
 della stessa legge.
    Poiche'   la   legge   n.  202/1993  non  modifica  le  previgenti
 disposizioni normative relative all'obbligo di trasferire le  aziende
 termali  alle  regioni,  ne  consegue  che il suddetto programma deve
 essere predisposto in conformita' a quelle disposizioni.
    In modo invece del tutto contrastante con le richiamate norme,  il
 Ministro  considera le partecipazioni azionarie delle aziende termali
 di proprieta' dell'Efim, con la  conseguenza  che  le  stesse  devono
 essere  inserite  nel progamma di razionalizzazione e privatizzazione
 che il commissario liquidatore dell'Efim e' chiamato a predisporre ai
 sensi dell'art. 2 della legge sopracitata  n.  33/1993  e  quindi  le
 aziende  termali,  anziche'  essere  trasferite  alle regioni come il
 legislatore ha previsto,  vengono  alienate  a  soggetti  pubblici  o
 privati,  secondo  le  previsioni  del  programma  di privatizzazione
 stesso.
    3. -  L'assoluto  difetto  di  competenza  del  Ministro  discende
 inoltre anche da ulteriori considerazioni.
    Infatti  gli  atti  ministeriali  impugnati, oltre ad essere stati
 emanati in assoluto dispregio della normativa esistente,  si  pongono
 in  totale  contrasto  con  la  volonta'  espressa dal Parlamento con
 recentissimi atti. Dagli atti della XII Commissione, affari  sociali,
 della Camera dei deputati (in Atti parlamentari, Camera dei deputati,
 seduta  del 3 agosto 1993, pagg. 383 e seg. doc. n. 5) emerge che nel
 giugno il Parlamento ha votato a larghissima  maggioranza  un  ordine
 del  giorno  che invita il Governo a procedere secondo le indicazioni
 della XII Commissione. Nonostante le precise indicazioni espresse  da
 questa  in  favore  del  trasferimento delle partecipazioni azionarie
 alle regioni, il Ministro ha ritenuto di assumere un provvedimento di
 contenuto integralmente contrario.
    Dagli atti  parlamentari  richiamati  emerge  ancora,  come  viene
 affermato  con  estrema franchezza dal Ministro, che la sua decisione
 non e' stata confortata da alcun parere del Governo (pag. 386) e  che
 questa  e'  fondata  su valutazioni di ordine economico. La soluzione
 prescelta e' apparsa infatti al Ministro la piu' idonea per  superare
 l'attuale  situazione  di incertezza giuridica nella quale versano le
 attivita' termali e per bloccare un passivo che si aggira, secondo il
 Ministro, tra i 20 ed i 30 miliardi (si noti peraltro che il comitato
 di liquidazione ha accertato un passivo di 18.717.000.000).
    Appare in tutta evidenza l'incompetenza del Ministro il quale, con
 gli atti in parola, ha imposto una soluzione basata  solo  sulle  sue
 personali  convinzioni  economiche, nemmeno confortate da un giudizio
 collegiale del Governo, incurante degli  interessi  delle  regioni  e
 degli  enti  locali e della tutela che a questi assicurano le vigenti
 disposizioni normative e le direttive parlamentari.
    4. - La legislazione richiamata nel presente ricorso  prevede,  in
 modo  inequivocabile,  il  passaggio  definitivo delle partecipazioni
 azionarie delle societa' pubbliche operanti nel settore termale  alle
 regioni.
    Ritenere  le  stesse di proprieta' dell'Efim significa - come gia'
 rilevato - farle includere nel programma di  razionalizzazione  e  di
 privatizzazione   che   prelude  alla  vendita  delle  partecipazioni
 azionarie ai privati.
    Pertanto, nel momento in cui  gli  atti  impugnati  comportano  da
 parte  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 l'affermazione della spettanza a  tale  Ministro  di  un  potere  che
 invece  -  come evidenziato - non gli e' conferito dalla legge, si ha
 una violazione delle  competenze  costituzionalmente  garantite  alle
 regioni che deve essere censurata.
    La  giurisprudenza  della  Corte  ha  infatti piu' volte affermato
 l'idoneita' - a fondare  il  conflitto  di  attribuzioni  -  di  atti
 statali  in  se' privi di efficacia diretta nei confronti della sfera
 di attribuzione della regione, ma comunque diretti  ad  esprimere  in
 modo  chiaro  la  pretesa  di  esercitare una data competenza, il cui
 svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui  sfera
 di attribuzioni, o comunque una menomazione altrettanto attuale delle
 possibilita'  di esercizio della medesima (sentenza nn. 217 e 286 del
 1985, 123 e 152 del 1986 e 771/1988).
    Nel nostro caso si verifica propro una menomazione  dell'esercizio
 delle  competenze  regionali,  in  conseguenza  dell'affermazione del
 Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   che
 considera   di   proprieta'   dell'Efim,   ai   fini  della  prossima
 privatizzazione, le partecipazioni azionarie delle societa' termali e
 dunque dell'affermazione attuale dell'esistenza di un potere in  capo
 al   suddetto  Ministro  che  invece  non  sussiste  e  che  vanifica
 totalmente il diritto delle regioni ad acquisire la proprieta'  delle
 partecipazioni azionarie in questione, ai fini del compiuto esercizio
 delle  competenze  di  cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione in
 materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali.
    Con il presente ricorso la  regione  non  intende  rivendicare  la
 proprieta'  dei  beni  in  questione  -  per tale aspetto infatti non
 sarebbe questa la competente sede giurisdizionale - ma si  vuole  far
 valere  l'appartenenza alla regione delle potesta' pubbliche relative
 alle aziende termali, la cui disponibilita' costituisce "soltanto  un
 presupposto  del  legittimo esercizio di quelle potesta'" (cfr. Corte
 costituzionale sentenza n. 31/1959); potesta' pubbliche  che  vengono
 invece menomate ed addirittura del tutto vanificate dall'affermazione
 del  Ministro  dell'industria  che  considera  le  aziende termali di
 proprieta' dell'Efim e quindi da privatizzare.
    L'attualita'  e  l'immediatezza  della  suddetta  menomazione   di
 esercizio   di  competenze  sono  di  tutta  evidenza  in  quanto  il
 commissario dell'Efim, in forza dei provvedimenti  impugnati,  potra'
 procedere  con  atti  di  diritto  privato alla vendita a terzi delle
 partecipazioni,   vanificando   il   disegno   istituzionale    sulla
 destinazione  delle attivita' termali, delineato dal Parlamento e dai
 vari Governi succedutisi nell'ultimo quinquennio.
    La menomazione delle attribuzioni regionali e' poi particolarmente
 grave  nella  realta'  toscana,  dove il sistema economico termale si
 salda in un tutt'uno col sistema economico e  sociale  delle  citta'.
 Qui gli stabilimenti termali (si pensi a Montecatini od a Chianciano)
 non  costituiscono  una,  seppur rilevante, attivita' economica della
 citta', ma sono la  citta'  stessa,  nel  senso  che  e'  impossibile
 scindere le attivita' termali dalle istituzioni sociali esistenti. La
 vendita  a  privati  delle  partecipazioni  azionarie  delle societa'
 termali viene pertanto a costituire un fatto dirompente ed insanabile
 nell'economia e nello stesso assetto sociale delle citta' interessate
 e delle stessa regione Toscana.
    Indipendentemente  dalla  privatizzazione   delle   partecipazioni
 azionarie  ex Eagat, la stessa inclusione delle stesse nel patrimonio
 dell'Efim provoca, fin  da  ora,  un  danno  gravissimo  all'economia
 toscana.  E'  noto  che  le  aziende  termali  non  sono,  in genere,
 dissestate come le altre attivita' gestite dall'Efim.
    In particolare  le  aziende  termali  toscane  appaiono  in  buone
 condizioni, tali da essere indicate come un "fiore all'occhiello" tra
 le  attivita' dell' ex Eagat. L'inclusione di queste nel novero delle
 attivita'  dell'Efim   determinerebbe,   anche   se   fosse   esclusa
 nell'immediato  la  vendita,  un irrimediabile pregiudizio in quanto,
 venendo a far parte di un "gruppo", risentirebbero  della  gravissima
 situazione finanziaria nella quale questo si trova e di certo di esse
 verrebbe  immediatamente richiesto il sequestro conservativo da parte
 dei vari creditori dell'Efim.
    Non senza considerare, infine, il  grave  danno  che  stanno  gia'
 subendo le aziende termali le quali, in seguito alla sola notizia che
 le  partecipazioni termali potrebbero confluire nelle attivita' Efim,
 hanno gia' perduto ogni  possibilita'  di  accedere  al  credito.  Si
 ricorda  infatti che attualmente sono bloccati i pagamenti di tutti i
 debiti dell'Efim e che il  Governo  ha  manifestato  l'intenzione  di
 "scongelare"  i  crediti  esteri,  mentre  ha solo promesso che sara'
 proceduto, in un secondo tempo, al  pagamento  dei  debiti  nazionali
 mediante  obbligazioni.  In questa situazione gli istituti di credito
 non sono piu' disponibili ad erogare alcun tipo di finanziamento alle
 aziende termali, temendo che il loro ingresso nel  "gruppo"  Efim  ne
 precluda il recupero.
    5.  - Con i motivi che precedono si e' dimostrato come il Ministro
 dell'industria,  commercio  ed  artigianato  si  sia  arbitrariamente
 appropriato un potere che non ha, in assoluto dispregio di ogni norma
 giuridica.  Pertanto  le  note  ministeriali impugnate sono in totale
 contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, in  quanto  eludono
 totalmente  il  principio di legalita' dell'azione amministrativa che
 ogni pubblica amministrazione - e quindi anche  il  Ministro  -  deve
 rispettare.