Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Vito Vacchi e domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, via Alessandria n. 130, in forza della deliberazione della giunta regionale n. 8256 del 13 settembre 1993 (doc. n. 1), contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore per l'annullamento della nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 agosto 1993, prot. n. 3278, e della precedente ivi richiamata dell'8 luglio 1993. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - con nota del 6 agosto 1993, prot. n. 3278 e con la precedente ivi richiamata dell'8 luglio 1993 (doc. nn. 2 e 3), conosciuta dalla ricorrente solo in occasione della nota del 6 agosto - ha richiesto al commissario liquidatore dell'Efim quali adempimenti detto commissario abbia posto in essere per far conseguire all'Efim la piena titolarita' delle partecipazioni azionarie delle Societa' termali ex Eagat; similmente nella precedente nota dell'8 luglio 1993 si sostiene che le suddette partecipazioni azionarie sono di proprieta' dell'Efim. I citati atti ministeriali sono lesivi delle competenze costituzionalmentegarantite alla regione Toscana nelle materie dell'assistenza sanitaria e delle acque minerali e termali, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. 1. - Per cogliere la suddetta lesione di competenze appare necessaria una premessa sul quadro normativo che disciplina le partecipazioni azionarie delle aziende termali. Con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e' stato istituito il Ministero delle partecipazioni statali, con attribuzione allo stesso delle competenze in precedenza del Ministero delle finanze in ordine alle aziende patrimoniali dello Stato ed alle partecipazioni in societa' private, per le quali l'art. 3 della stessa legge ha previsto l'inquadramento in enti autonomi di gestione operanti secondo criteri di economicita'. Con d.m. 20 aprile 1957 sono state designate le aziende patrimoniali dello Stato trasferite dal Ministero delle finanze al Ministero delle partecipazioni statali e tra queste figurano, per quanto riguarda le aziende termali toscane, le aziende termali di Montecatini e di Chianciano, mentre con il d.m. 12 settembre 1964 e' stata trasferita l'azienda termale di Casciana. Con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, e' stato costituito l'Eagat (Ente autonomo per la gestione delle aziende termali), con il compito di gestire, secondo criteri di economicita', le partecipazioni statali nel settore termale; la successiva legge 21 giugno 1960, n. 649, ha dettato ulteriori norme per l'attivita' e la disciplina del suddetto Eagat stabilendo che "Il Ministero per le pp.ss. e' autorizzato a costituire societa' per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attivita' connesse, mediante conferimento in capitale di diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'art. 1 del d.m. 20 aprile 1957" (art. 1) e che la "proprieta' delle partecipazioni azionarie delle societa' di cui all'art. 1 della presente legge e' attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali istituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576" (art. 4, primo comma). Il d.P.R. n. 616/1977 - nell'attuare il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382 - ha disposto la soppressione degli enti nazionali ed interregionali che operano nelle materie di competenza regionale; nella tabella B (che contiene l'elenco di tali enti soppressi), al n. 58, e' espressamente indicato l'ente autonomo di gestione per le aziende termali. Tale scelta di soppressione dell'Eagat e' da individuare nell'assetto che il legislatore statale ha disposto in relazione al settore dell'assistenza sanitaria, in cui rientrano le funzioni attinenti al termalismo. Tale settore del termalismo, infatti, e' stato integralmente trasferito alle regioni ai sensi degli artt. 17 e 27 del citato d.P.R. n. 616/1977, tanto che l'art. 30 dello stesso decreto mantiene in capo allo Stato la sola attivita' del "riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario" (lett. u). Successivamente il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 1-quinquies ha disposto che: a) l'Eagat e' soppresso, con cio' riconfermando la scelta gia' operata con il d.P.R. n. 616/1977; b) il comitato di liquidazione dovra' svolgere le attivita' conseguenti alla liquidazione; c) le partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate nell'Eagat nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici dello stesso ente saranno assegnati all'Efim e collocati dall'Efim in una speciale gestione priva di personalita' giuridica, contabilmente e finanziariamente separata; d) l'Efim, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo, deve: ripianare e risanare le gestioni societarie; inquadrare nell'Efim stesso le societa' o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali gia' inquadrate nell'Eagat; trasferire alla regioni le attivita', i patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attivita' ed i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria. Due mesi dopo la suddetta legge, e' stata emanata la suddetta legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, che, all'art. 36 "termalismo terapeutico", indica le caratteristiche fondamentali dell'assetto termalistico e dispone: "Le aziende termali gia' facenti capo all'Eagat e che saranno assegnate alle regioni per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle uu.ss.ll. nel cui territorio sono ubicate. La destinazione agli enti locali delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziemde dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1979". Il recente d.l. 19 dicembre 1992, convertito in legge 17 febbraio 1993, n. 33, concernente la soppressione dell'Efim, all'art. 1, comma 3-bis, ha disposto che: "Il settore termale ex Eagat e' sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale". Tale norma, quindi, ha sancito lo sganciamento delle terme ex Eagat dall'Efim e dall'intero sistema delle partecipazioni statali (ancora esistente a quel tempo). Va segnalato che l'art. 1, secondo comma, della citata legge di conversione n. 33/1933 ha disposto che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.ll. nn. 340, 362 e 414 del 1992" (vale a dire dei precedenti dacaduti decreti-legge relativi alla soppressione dell'Efim). Sulla base dell'art. 2 del d.l. n. 414/1992 e' stato emanato il d.m. 31 ottobre 1992 recante l'individuazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dal soppresso Efim e tale decreto non ha incluso tra le societa' controllate dall'Efim le societa' termali ex Eagat, le quali quindi restano ecluse dal programma di razionalizzazione e privatizzazione che il commissario liquidatore dell'Efim deve predisporre. Infine, il decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito in legge 22 giugno 1993, n. 202, recante "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle pp.ss. e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA" all'art. 5- ter ha disposto che "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto predispone il programma di riordino del settore termale". 2. - Tanto premesso per quanto attiene al quadro normativo, e' evidente che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le note sopra richiamate, ha espresso in modo chiaro e palese un'affermazione di competenza circa la determinazione della spettanza della titolarita' delle partecipazioni azionarie delle societa' termali ex Eagat e con cio' viene leso l'ambito delle attribuzioni riservate alle regioni. Infatti da quanto esposto nelle premesse normative risulta in modo inequivoco che in due leggi fondamentali e di riforma dello Stato (legge n. 382/1975 e conseguente d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978) il legislatore ha indicato compiutamente l'assetto delle aziende termali dell'Eagat soppresso, con la previsione del loro trasferimento alle regioni per la successiva destinazione agli enti locali nei termini indicati dalla legge di riforma sanitaria. Niente di questo disegno e' stato realizzato dalle amministrazioni statali che avrebbero dovuto dar seguito alle indicate previsioni legislative ed i termini previsti dalle stesse sono ormai abbondantemente scaduti. In tale contesto le note ministeriali impugnate sostengono invece che le partecipazioni delle aziende termali sono di proprieta' dell'Efim. Ma tale affermazione non trova alcun supporto normativo. Il citato art. 1-quinquies della legge n. 641/1978 ha previsto che le partecipazioni azionarie in oggetto fossero assegnate all'Efim, ma cio' non significa affatto che l'Efim ne sia divenuto proprietario. Manca, infatti, un provvedimento di assegnazione all'Efim e comunque l'assegnazione non avrebbe comportato la libera disponibilita' delle azioni, ma la loro custodia in una speciale gestione contabilmente e finanziariamente separata, espressamente finalizzata al ripiano e risanamento delle gestioni societarie in vista del loro successivo trasferimento alle regioni. E' pertanto certo che la citata disposizione legislativa non ha trasferito la proprieta' delle partecipazioni azionarie in oggetto all'Efim. A conferma della correttezza della suddetta interpretazione deve essere rilevato che, in attuazione dell'art. 1-quinquies della citata legge n. 641/1978, il Ministro delle partecipazioni statali - con lettera n. 01642 del 30 novembre 1978 - ha disposto l'affidamento al'Efim mediante procura della gestione fiduciaria delle societa' ex Eagat e questa procura speciale e' stata conferita dal comitato liquidatore dell'Eagat all'Efim in data 13 dicembre 1978 (doc. n. 4). Cio' conferma che l'Efim non e' proprietario delle partecipazioni azionarie in oggetto, ma le gestisce in virtu' di una specifica procura e, quindi, in quanto mandatario e non gia' proprietario. Come si legge poi nella citata procura, il comitato di liquidazione dell'Eagat ha conferito all'Efim ogni potere, esclusa, pero', "la facolta' di esigere il capitale portato dal titolo e di trasferire il medesimo". Quindi l'Efim non e' proprietario e non ha il potere di disporre delle azioni in oggetto: esattamente il contrario di quanto afferma il Ministro nelle note in premessa richiamate. D'altra parte e' altrettanto certo che l'Efim non puo' disporre delle suddette azioni in quanto il citato d.m. 31 ottobre 1992 non ha incluso tra le societa' controllate dall'Efim le societa' termali ex Eagat, in tal modo escludendo le stesse dal programma di razionalizzazione e privatizzazione di cui alla legge n. 33/1993. Inoltre - come esposto nelle premesse - in base agli ultimi interventi legislativi (legge n. 202/1993) il Ministro dell'industria e' tenuto a predisporre un programma di riordino del settore termale entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Poiche' la legge n. 202/1993 non modifica le previgenti disposizioni normative relative all'obbligo di trasferire le aziende termali alle regioni, ne consegue che il suddetto programma deve essere predisposto in conformita' a quelle disposizioni. In modo invece del tutto contrastante con le richiamate norme, il Ministro considera le partecipazioni azionarie delle aziende termali di proprieta' dell'Efim, con la conseguenza che le stesse devono essere inserite nel progamma di razionalizzazione e privatizzazione che il commissario liquidatore dell'Efim e' chiamato a predisporre ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata n. 33/1993 e quindi le aziende termali, anziche' essere trasferite alle regioni come il legislatore ha previsto, vengono alienate a soggetti pubblici o privati, secondo le previsioni del programma di privatizzazione stesso. 3. - L'assoluto difetto di competenza del Ministro discende inoltre anche da ulteriori considerazioni. Infatti gli atti ministeriali impugnati, oltre ad essere stati emanati in assoluto dispregio della normativa esistente, si pongono in totale contrasto con la volonta' espressa dal Parlamento con recentissimi atti. Dagli atti della XII Commissione, affari sociali, della Camera dei deputati (in Atti parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 3 agosto 1993, pagg. 383 e seg. doc. n. 5) emerge che nel giugno il Parlamento ha votato a larghissima maggioranza un ordine del giorno che invita il Governo a procedere secondo le indicazioni della XII Commissione. Nonostante le precise indicazioni espresse da questa in favore del trasferimento delle partecipazioni azionarie alle regioni, il Ministro ha ritenuto di assumere un provvedimento di contenuto integralmente contrario. Dagli atti parlamentari richiamati emerge ancora, come viene affermato con estrema franchezza dal Ministro, che la sua decisione non e' stata confortata da alcun parere del Governo (pag. 386) e che questa e' fondata su valutazioni di ordine economico. La soluzione prescelta e' apparsa infatti al Ministro la piu' idonea per superare l'attuale situazione di incertezza giuridica nella quale versano le attivita' termali e per bloccare un passivo che si aggira, secondo il Ministro, tra i 20 ed i 30 miliardi (si noti peraltro che il comitato di liquidazione ha accertato un passivo di 18.717.000.000). Appare in tutta evidenza l'incompetenza del Ministro il quale, con gli atti in parola, ha imposto una soluzione basata solo sulle sue personali convinzioni economiche, nemmeno confortate da un giudizio collegiale del Governo, incurante degli interessi delle regioni e degli enti locali e della tutela che a questi assicurano le vigenti disposizioni normative e le direttive parlamentari. 4. - La legislazione richiamata nel presente ricorso prevede, in modo inequivocabile, il passaggio definitivo delle partecipazioni azionarie delle societa' pubbliche operanti nel settore termale alle regioni. Ritenere le stesse di proprieta' dell'Efim significa - come gia' rilevato - farle includere nel programma di razionalizzazione e di privatizzazione che prelude alla vendita delle partecipazioni azionarie ai privati. Pertanto, nel momento in cui gli atti impugnati comportano da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'affermazione della spettanza a tale Ministro di un potere che invece - come evidenziato - non gli e' conferito dalla legge, si ha una violazione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni che deve essere censurata. La giurisprudenza della Corte ha infatti piu' volte affermato l'idoneita' - a fondare il conflitto di attribuzioni - di atti statali in se' privi di efficacia diretta nei confronti della sfera di attribuzione della regione, ma comunque diretti ad esprimere in modo chiaro la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni, o comunque una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima (sentenza nn. 217 e 286 del 1985, 123 e 152 del 1986 e 771/1988). Nel nostro caso si verifica propro una menomazione dell'esercizio delle competenze regionali, in conseguenza dell'affermazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che considera di proprieta' dell'Efim, ai fini della prossima privatizzazione, le partecipazioni azionarie delle societa' termali e dunque dell'affermazione attuale dell'esistenza di un potere in capo al suddetto Ministro che invece non sussiste e che vanifica totalmente il diritto delle regioni ad acquisire la proprieta' delle partecipazioni azionarie in questione, ai fini del compiuto esercizio delle competenze di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali. Con il presente ricorso la regione non intende rivendicare la proprieta' dei beni in questione - per tale aspetto infatti non sarebbe questa la competente sede giurisdizionale - ma si vuole far valere l'appartenenza alla regione delle potesta' pubbliche relative alle aziende termali, la cui disponibilita' costituisce "soltanto un presupposto del legittimo esercizio di quelle potesta'" (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 31/1959); potesta' pubbliche che vengono invece menomate ed addirittura del tutto vanificate dall'affermazione del Ministro dell'industria che considera le aziende termali di proprieta' dell'Efim e quindi da privatizzare. L'attualita' e l'immediatezza della suddetta menomazione di esercizio di competenze sono di tutta evidenza in quanto il commissario dell'Efim, in forza dei provvedimenti impugnati, potra' procedere con atti di diritto privato alla vendita a terzi delle partecipazioni, vanificando il disegno istituzionale sulla destinazione delle attivita' termali, delineato dal Parlamento e dai vari Governi succedutisi nell'ultimo quinquennio. La menomazione delle attribuzioni regionali e' poi particolarmente grave nella realta' toscana, dove il sistema economico termale si salda in un tutt'uno col sistema economico e sociale delle citta'. Qui gli stabilimenti termali (si pensi a Montecatini od a Chianciano) non costituiscono una, seppur rilevante, attivita' economica della citta', ma sono la citta' stessa, nel senso che e' impossibile scindere le attivita' termali dalle istituzioni sociali esistenti. La vendita a privati delle partecipazioni azionarie delle societa' termali viene pertanto a costituire un fatto dirompente ed insanabile nell'economia e nello stesso assetto sociale delle citta' interessate e delle stessa regione Toscana. Indipendentemente dalla privatizzazione delle partecipazioni azionarie ex Eagat, la stessa inclusione delle stesse nel patrimonio dell'Efim provoca, fin da ora, un danno gravissimo all'economia toscana. E' noto che le aziende termali non sono, in genere, dissestate come le altre attivita' gestite dall'Efim. In particolare le aziende termali toscane appaiono in buone condizioni, tali da essere indicate come un "fiore all'occhiello" tra le attivita' dell' ex Eagat. L'inclusione di queste nel novero delle attivita' dell'Efim determinerebbe, anche se fosse esclusa nell'immediato la vendita, un irrimediabile pregiudizio in quanto, venendo a far parte di un "gruppo", risentirebbero della gravissima situazione finanziaria nella quale questo si trova e di certo di esse verrebbe immediatamente richiesto il sequestro conservativo da parte dei vari creditori dell'Efim. Non senza considerare, infine, il grave danno che stanno gia' subendo le aziende termali le quali, in seguito alla sola notizia che le partecipazioni termali potrebbero confluire nelle attivita' Efim, hanno gia' perduto ogni possibilita' di accedere al credito. Si ricorda infatti che attualmente sono bloccati i pagamenti di tutti i debiti dell'Efim e che il Governo ha manifestato l'intenzione di "scongelare" i crediti esteri, mentre ha solo promesso che sara' proceduto, in un secondo tempo, al pagamento dei debiti nazionali mediante obbligazioni. In questa situazione gli istituti di credito non sono piu' disponibili ad erogare alcun tipo di finanziamento alle aziende termali, temendo che il loro ingresso nel "gruppo" Efim ne precluda il recupero. 5. - Con i motivi che precedono si e' dimostrato come il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato si sia arbitrariamente appropriato un potere che non ha, in assoluto dispregio di ogni norma giuridica. Pertanto le note ministeriali impugnate sono in totale contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, in quanto eludono totalmente il principio di legalita' dell'azione amministrativa che ogni pubblica amministrazione - e quindi anche il Ministro - deve rispettare.